links newsletter e-mail

-::: LEGISLAZIONE


NUOVE SANZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA PRIVACY

A seguito della disamina del decreto legge 207/2008, convertito il 27 febbraio 2009 in Legge 14/09 in vigore dal 1 marzo 2009, sono emerse novità d’interesse fiscale, che evidenziano un inasprimento delle pene per gli illeciti amministrativi conseguenti alla violazione delle disposizioni tutelanti la privacy. Di seguito un breve prospetto esplicativo del nuovo impianto sanzionatorio: • in caso di omessa o inidonea informativa all’interessato (ex art. 161), con riferimento alle fattispecie più gravi, si ha un aumento del minimo edittale e un decremento del massimo della pena, con l'introduzione di un'unica fascia da euro 6.000,00 ad euro 36.000,00; • in caso di violazione del disposto dell’art.16 comma 1 lett. c), relativo alla cessazione del trattamento ed alla successiva conservazione dei dati, la pena prevista dall’ex art.162 va da 10.000,00 a 60.000,00 euro; • la sanzione prevista dall’art.162.2 per la violazione dell’art 84.1, che disciplina la comunicazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, è il pagamento di una somma che si colloca tra i 1000,00 ed i 6000,00 euro; • in caso di violazioni di misure minime di sicurezza e di trattamento illecito dei dati, si ha l'introduzione della sanzione pecuniaria il cui edittale oscilla tra euro 20.000,00 ed euro 120.000,00. Si esclude il pagamento in misura ridotta nel caso di violazione delle misure minime; • in caso di violazione delle misure necessarie, che deve adottare il titolare del trattamento, la sanzione amministrativa, in ogni caso, è il pagamento di una somma che va da 30.000,00 a 180.000,00 euro; • la sanzione prevista dall’art 163, per omessa o incompleta notificazione al Garante, è costituita dal pagamento di una somma oscillante da 20.000,00 a 120.000,00 euro; • in caso di violazione dell’art.164, relativo all’omessa informazione o esibizione al Garante, la pena pecuniaria oscilla da 10.000,00 a 60.000,00 euro; • in caso di più violazioni di un'unica o più disposizioni, la sanzione va da euro 50.000,00 ad euro 300.000,00, senza possibilità di riduzione; • in caso di coinvolgimento di più soggetti, o in altri casi di maggiore gravità le sanzioni possono essere raddoppiate, se non addirittura quadruplicate, in relazione alle condizioni economiche del contravventore: • per i casi di minore gravità previsti dal Titolo III capo I “violazioni amministrative”, i limiti minimi e massimi edittali sono ridotti nella misura pari a 2/5. • Infine, la pena pecuniaria prevista dall’art 62 del Codice del Consumo, che sanziona l’omessa o incompleta informazione al consumatore, e di comportamenti che non consentano liberamente e facilmente l’esercizio del diritto di recesso, oscilla da 3.000,00 a 18.000,00 euro. Pertanto, la voluntas del legislatore d’inasprire le sanzioni relative alle violazioni derivanti dal trattamento di dati, con il pagamento di consistenti somme di denaro, mira ad una più rigorosa e puntuale applicazione del d.lgs 196/03, nonché assurge a deterrente, affinché i dati dei cittadini, dei consumatori e dei cyber-consumatori siano tutelati concretamente da tutti i soggetti preposti al trattamento. Ma con sorpresa nella pubblicazione del dispositivo legislativo n. 14 del 2009, il Parlamento ha aggiunto un articolo a dir poco sbalorditivo, in quanto è considerato lecito l’utilizzo dei “dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici prima del primo agosto 2005 lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del d.lgs. 196/03, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1 agosto 2005”. Orbene, ammettere l’uso di tali dati, anche temporaneamente, senza fornire la previa informativa all’interessato contemplata dall’ex art 13, senza dover indicare le finalità e le modalità del trattamento, l’individuazione del titolare, l’esplicazione dei diritti d’accesso ai dati personali ed altri dati come previsto dall’ex art 7 del d.lgs. 196/03, contrasta con tutta l’attività legislativa prodotta sinora per tutelare la privacy dei cittadini. La deroga all’art.23, che dispone il rilascio, da parte dell’interessato, del consenso espresso, necessario e prodromico per trattare lecitamente i dati dello stesso, profila elementi che possono ben incardinarsi nel dispositivo dell’art 130 del d.lgs 196/03, norma che disciplina le comunicazioni indesiderate ed introduce nel nostro ordinamento il famigerato sistema dell’opt-in. Da un’attenta lettura dell’articolo, aggiunto in sede di conversione, emerge chiaramente la possibilità per le aziende di reperire i dati personali presenti negli elenchi telefonici pubblici e di utilizzarli “per fini commerciali promozionali”, pur non avendo il consenso informato dell’interessato. Pertanto, vi è la possibilità, anche se temporanea, di inviare comunicazioni commerciali non richieste, senza il consenso dell’interessato, che, se non vorrà più riceverle, dovrà cercare di contattare il “responsabile del trattamento” per esercitare l’opt-out, ovvero l’opposizione ad ulteriori invii di direct marketing, che, preme sottolineare, era tecnica illecita nel nostro ordinamento. A tacer d’altro, la domanda da porsi necessariamente è cosa accadrà dopo il 31.12.09 alle banche dati costituite in deroga alle regole fondamentali previste dal codice della privacy. Verranno cancellate? Verranno cedute? Le imprese dove conserveranno i dati? Chi potrà accedervi? Quali sono le modalità del trattamento? Quali le modalità da utilizzare per esercitare il disclaimer? Tale scelta legislativa appare discutibile e bisogna chiedersi il perché sia stata fatta: forse per concedere alle aziende la lecita possibilità di poter “informare” migliaia di consumatori delle “proprie offerte” anche se da essi non richieste, non volute, nonché, ipotizzerei, indesiderate. Il vantaggio empirico per le aziende derivante dall’utilizzo della “lecita informazione non richiesta” è l’applicabilità della legge “dei grandi numeri”, ovvero tra mille “spammati” almeno dieci acquisteranno i prodotti offerti, cosicché le aziende potranno incrementare le loro vendite ed aumentare l’attività di data entry nelle loro banche dati, bene dall’ingente valore nella Società dell’Informazione. Purtroppo, tale proroga in deroga ai diritti degli interessati non ha avuto alcuna considerazione da parte dei media, evidenziando, per l’ennesima volta come il valore del “bene-dato” non sia socialmente sufficientemente apprezzato, ripercuotendosi, così, inevitabilmente in quotidiane violazioni delle disposizioni del Codice della Privacy. A ragion veduta, il legislatore ha inasprito le sanzioni amministrative all’interno della stessa legge che consente “in deroga all’art 13 e all’art. 23 l’utilizzo dei dati per fini promozionali” . Richiamando le sanzioni: - per la violazione dell’art. 13 prevista dall’art. 161 la sanzione è raddoppiata ed oscilla tra i seimila e trentaseimila euro, - mentre per il trattamento illecito di dati in violazione dell’art 23, le sanzioni previste dall’art 167, che devono essere applicate in ogni caso, vanno da 20.000 a 120.000 euro. Orbene, la “nuova norma”, inserita in sede di conversione del decreto in questione, non è palesemente contrastante con l’intero impianto sanzionatorio previsto dal d.l. 207/08, e con tutta la normativa relativa alla privacy sinora prodotta? . Mentre in America il team-work del Presidente B. Obama lavora to Legislate Internet Privacy per introdurre trasparenza ed opt-in, in Italia, invece, a mio sommesso avviso, i diritti degli interessati (rectius: di tutti!!!) vengono sacrificati “temporaneamente” per gli interessi economici commerciali, un ulteriore bilanciamento degli interessi in gioco pendente verso l’economia, sacrificando la privacy del cittadino, del consumatore e del cyber-consumatore.

Dott. Vincenzo Colarocco

2009-04-01


::: INDICE ARTICOLI

-NUOVE SANZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA PRIVACY
-NUOVE SANZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA PRIVACY

Indicazioni ex legge 7 marzo 2001, n. 62
Cyberlex è curato dall'Avv. Laura Lecchi, Via Bocca di Lupo, 19 (BO)
Attivo dal 08/02/2002, non ha periodicità regolare, ma è aggiornato secondo la disponibilità del materiale.
Hosted by Newhosting - Created by Neosolutions Group
Copyright Cyberlex 2002