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-::: LEGISLAZIONE


IL GARANTE DELLA PRIVACY DETTA NUOVE REGOLE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA:COSA CAMBIA

Il Garante per la protezione dei dati personali ha recepito con solerzia le Linee Guida sulla Videosorveglianza, emanate dal GEDP alla fine di marzo, pubblicando, in data 8 aprile 2010, sul sito istituzionale il nuovo e puntuale provvedimento sulla videosorveglianza, al fine di garantire un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nel trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza, limitando l'ingiustificata ingerenza nei diritti e nelle libertà fondamentale degli interessati. Il provvedimento generale emanato sostituisce ed abroga il provvedimento del 29 aprile 2004 e seguenti, delineando in tal modo un riordino della legislazione specifica. Orbene, preme emarginare e individuare le principali novità del provvedimento in esame: Informativa: Come in ogni trattamento, gli interessati devono sempre essere informati che stanno per accedere in un' area videosorvegliata, anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici, quali manifestazioni sportive, concerti ecc. Pertanto il supporto con l'informativa deve : 1.essere collocato prima del raggio di azione della telecamera; 2.essere visibile anche in orario notturno, con ogni condizione di illuminazione ambientale; 3.inglobare un simbolo d'immediata comprensione al fine d'informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate. Inoltre, nell'ipotesi in cui i sistemi di videosorveglianza fossero collegati con le forze di polizia, dovrà esserci un'idonea informativa breve, predisposta sul modello elaborato dal Garante, che renda facilmente comprensibile tale circostanza. Nell'ipotesi in cui non si adottino le misure minime di sicurezza vi è l'applicazione della sanzione pecuniaria che va da 10.000,00? a 120.000,00, oltre all'arresto sino a due anni. Durata della conservazione Il Garante della Privacy, al solo fine di tutelare la privacy dei soggetti videoripresi, ha statuito che la conservazione delle immagini deve essere limitato: a poche ore o al massimo 24 ore, mentre solo in alcuni casi puntualmente individuati e per specifiche esigenze connesse all'attività svolta, è ammesso un tempo più ampio che non può superare comunque i sette giorni. Settori specifici e di particolare interesse: 1.Sicurezza urbana: i Comuni, che installano in luoghi pubblici o aperti al pubblico telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di appore i cartelli d'informativa che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a tutela della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione delle immagini registrate non può superare i 7 giorni, fatte salve specifiche esigenze. 2.Deposito dei rifiuti: i Comuni possono lecitamente utilizzare le telecamere per controllare le discariche di materiali pericolosi, solo se non si può ricorrere a strumenti di controllo alternativi, al solo fine di monitorare le modalità di deposito, la tipologia dei rifiuti scaricati nonché l'orario. 3.Violazione al Codice della Strada: vi è l'obbligatorietà di esporre i cartelli che segnalano i sistemi di rilevamento delle infrazioni stradali. Le telecamere devono riprendere solo i dati alfanumerici del veicolo, senza individuare o identificare il conducente, passeggeri o eventuali pedoni, e nell'ipotesi in cui vi siano, questi devono essere oscurati o non riconoscibili. Inoltre non è consentito l'invio al domicilio dell'intestatario delle fotografie o delle immagini fonte di prova della contestazione, è possibile solo per l'intestatario del veicolo accedere alle stesse, dietro preventiva richiesta d'accesso. 4.Luoghi di Lavoro: le telecamere possono essere installate all'interno dei luoghi di lavoro rispettando le norme in materia di lavoro e vietando, altresì, qualsiavoglia attività di controllo a distanza del lavoratori sia all'inteno dell'edificio, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione lavorativa (es. nei cantieri o nei veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone). 5.Ospedali e luoghi di cura: l'eventuale attività di monitoraggio, da parte del personale sanitario, dei pazienti è ammessa solo in limitati casi di comprovata indispensabilità, quale per esempio il ricovero in rianimazione. In tale ipotesi l'accesso alle immagini è consentito solo al personale medico autorizzato nonchè ai familiari dei ricoverati, mentre è assolutamente vietata la trasmissione d'immagini su monitor che siano collocati in locali accessibili liberamente al pubblico. 6.Istituti scolastici: è ammessa l'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese video delimitate solo alle aree interessate e negli orari di chiusura dell'istituto scolastico. 7.Trasporto pubblico e taxi:lecita l'installazione d'impianti ma con limitazioni tecnologiche nella ripresa video, infatti non possono essere utilizzati zoom e l'angolo di ripresa deve essere circoscritto,ecc.. La novità maggiore è l'installazione delle videocamere sui taxi ai fini di protezione dei conducenti. 8.Web cam a scopo turisitco: la ripresa delle immagini è consentita ma deve avvenire con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi(es. Google street view) 9.Sistemi integrati di videosorveglianza: per tutti i sistemi che collegano telecamere tra diversi soggetti, pubblici e privati, o in sistemi che offrono servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori ( es. soc. di vigilanza, Service Provider ecc.) diversi, anche collegati con le forze del'ordiine, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza,(doveri di verifica perdiodica semestrale- separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari) 10.Tutela della persona e della proprietà: possono essere installate telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, nel pieno rispetto di tutti i precetti del Garante della Privacy, in condominii, cortili, ma solo in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale. In caso di non rispetto delle misure necessarie prescritte con questo porvvedimento, il trattamento sarà considerato illecito o non corretto, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Privacy. Le sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento (art. 162 comma 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali modificato dalla l.14/09) sono la pena pecuniaria compresa tra i 30.000,00? e i 180.000,00 ?, oltre alla configurazione di eventuali illeciti penali. Tempistiche di adeguamento I nuovi adempimenti e le scadenze, entro le quali, porre in essere le nuove misure di protezione dei dati: entro dodici mesi è necessario rendere l?informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; entro dodici mesi, adottare, le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza; entro sei mesi, sottoporre i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, alla verifica preliminare da parte del garante; entro sei mesi, adottare le misure obbligatorie per i sistemi integrati di videosorveglianza; Orbene, merita certamente un plauso il provvedimento de quo, poiché il Garante della Privacy ha sancito i limiti entro i quali i Comuni o i privati possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza, cercando, altresì, di contemperare gli interessi in gioco e di rafforzare la tutela della già sacrificata riservatezza dei cittadini, quotidiani attori del ?Grande Fratello sociale?.

Dott. Vincenzo Colarocco

2010-04-29


::: INDICE ARTICOLI

-IL GARANTE DELLA PRIVACY DETTA NUOVE REGOLE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA:COSA CAMBIA
-IL GARANTE DELLA PRIVACY DETTA NUOVE REGOLE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA:COSA CAMBIA
-NUOVE SANZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA PRIVACY
-NUOVE SANZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA PRIVACY

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